PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano nella vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno, nonché sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno 2003, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare, svolgendo tutte le necessarie indagini, quale ruolo è stato svolto dal Governo italiano nella vicenda relativa al presunto possesso e alla possibilità di un immediato uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno;

          b) accertare il ruolo svolto dai servizi di intelligence italiani e dagli altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo si sono occupati della vicenda, con particolare riferimento all'attendibilità degli elementi di prova che sono stati posti a base delle convinzioni maturate e delle decisioni assunte dal Governo italiano;

          c) accertare più in generale le motivazioni che hanno portato al conflitto iracheno e se queste corrispondano alle motivazioni dichiarate nelle sedi internazionali dai Governi a qualunque titolo coinvolti nel conflitto, in particolare dal Governo italiano;

          d) accertare se in Iraq, alla data di inizio delle ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico

 

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o di altra natura, proibite dalle convenzioni internazionali e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

          e) accertare la veridicità degli elementi di prova sulle responsabilità del regime iracheno riguardo alla creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle comunicazioni rese al Parlamento;

          f) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

      3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua istituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. L'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari,

 

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ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stessi limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Svolgimento dei lavori di inchiesta).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. L'attività della Commissione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      4. La Commissione può organizzare la propria attività anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 3.
      5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

 

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      6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza. Può altresì richiedere al Governo e alle Forze armate tutti gli atti e i documenti necessari alle indagini di propria competenza. Può inoltre richiedere atti e documenti a Governi stranieri e ad organizzazioni internazionali, a Forze armate straniere e a servizi di intelligence stranieri. Nel caso di Governi stranieri e di organizzazioni internazionali la richiesta è avanzata direttamente, fatte salve le norme di diritto internazionale vigenti, e ne viene data comunicazione al Governo italiano il quale non può opporre alcuna azione atta a ritardare o impedire la trasmissione dei documenti o degli atti. Nel caso di Forze armate e di servizi di intelligence stranieri la richiesta è inoltrata al Governo dello Stato interessato.
      7. La Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, può chiedere di interrogare o di audire membri di Governi stranieri e di organizzazioni internazionali in carica durante il conflitto o membri delle Forze armate, di polizia o di intelligence di altri Stati o comunque funzionari dei Governi e di organizzazioni internazionali o delle loro emanazioni dirette o indirette, nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti. Inoltre, la Commissione può richiedere documenti e atti degli Organi parlamentari di altri Stati che indagano su materie analoghe a quelle di cui all'articolo 1 e può chiedere di interrogare o di audire membri di tali Organi.
      8. La Commissione o una sua delegazione può recarsi, anche al di fuori del territorio nazionale, ovunque sia necessario per acquisire informazioni utili ai suoi compiti di indagine.
      9. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
 

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copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di quanto richiesto, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando le suddette ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      10. La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulente, nonché di organi pubblici.
      11. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
      12. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

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Art. 6.
(Trasmissione delle risultanze
alle autorità competenti).

      1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione sono trasmesse, al termine dei lavori della stessa Commissione, all'autorità giudiziaria competente per territorio, all'autorità giudiziaria militare competente per territorio, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.