1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano nella vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno, nonché sulle cause che hanno portato al conflitto in Iraq nell'anno 2003, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare, svolgendo tutte le necessarie indagini, quale ruolo è stato svolto dal Governo italiano nella vicenda relativa al presunto possesso e alla possibilità di un immediato uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno;
b) accertare il ruolo svolto dai servizi di intelligence italiani e dagli altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo si sono occupati della vicenda, con particolare riferimento all'attendibilità degli elementi di prova che sono stati posti a base delle convinzioni maturate e delle decisioni assunte dal Governo italiano;
c) accertare più in generale le motivazioni che hanno portato al conflitto iracheno e se queste corrispondano alle motivazioni dichiarate nelle sedi internazionali dai Governi a qualunque titolo coinvolti nel conflitto, in particolare dal Governo italiano;
d) accertare se in Iraq, alla data di inizio delle ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico
e) accertare la veridicità degli elementi di prova sulle responsabilità del regime iracheno riguardo alla creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle comunicazioni rese al Parlamento;
f) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua istituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. L'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari,
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stessi limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. L'attività della Commissione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
4. La Commissione può organizzare la propria attività anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 3.
5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione sono trasmesse, al termine dei lavori della stessa Commissione, all'autorità giudiziaria competente per territorio, all'autorità giudiziaria militare competente per territorio, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.